Art. 1: Denominazione e scopo
Sotto la denominazione di Partito popolare democratico ticinese è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 ss. CCS. Esso si colloca tra i movimenti democratici e federalisti di ispirazione cristiana ed opera, secondo i principi del Partito democratico cristiano svizzero, per la promozione dell’uomo in senso individuale e sociale. Si aderisce al Partito accettando il programma d’azione cantonale, lo statuto e partecipando alla sua attività.
Art. 2: Organi
Gli organi del Partito sono:
a. il Congresso
b. il Comitato cantonale;
c. la Presidenza;
d. le Commissioni e le Conferenze;
e. le Assemblee distrettuali;
f. i Comitati distrettuali;
g. le Assemblee comunali;
h. i Comitati comunali.
Art. 3: Gruppi parlamentari
II Gruppo parlamentare del Gran Consiglio e quelli dei Consigli comunali devono attenersi al programma del Partito e collaborano con gli organi competenti statutari all’attuazione dell’indirizzo generale. Ogni Gruppo parlamentare nomina per il quadriennio di legislatura un Ufficio presidenziale e può darsi un proprio regolamento.
Art. 4: Segretariato
II Segretariato del Partito è subordinato alla Presidenza ed è diretto da un Coordinatore. Esso provvede alla organizzazione generale; cura lo studio dei problemi politici e l’informazione; collabora con tutti gli organi del Partito, con il Gruppo parlamentare, con le Organizzazioni riconosciute e con il Partito democratico cristiano svizzero.
Art. 5: Giornale
lI “Popolo e Libertà” è l’organo ufficiale del Partito.
Esso cura in particolare la cultura e l’informazione politiche e partitiche, interne ed esterne. I membri del Comitato cantonale e del Congresso, come pure degli organi distrettuali e comunali, sono invitati a collaborare con la Direzione e ad abbonarsi.
II Direttore del giornale è assistito da una Commissione di 5 membri, nominata dalla Presidenza, che collabora nella amministrazione, nella redazione e nella diffusione dello stesso.
Art. 6: Partecipazione e associazioni
La partecipazione attiva degli aderenti al Partito è particolarmente promossa dagli organi statutari competenti.
Le Associazioni di importanza cantonale sono ufficialmente riconosciute dal Comitato cantonale qualora dichiarino di seguire i principi e di accettare il programma del Partito.
Le Associazioni designano i loro rappresentanti negli organi del Partito, secondo le modalità definite dai presenti statuti.
a) CONGRESSO
Art. 7: Composizione
Il Congresso si compone di tutti gli aderenti al Partito, dei delegati comunali e dei membri di diritto.
I delegati comunali sono eletti dalle Assemblee comunali in ragione di uno ogni trenta voti popolari democratici calcolati in base alle ultime elezioni del Gran Consiglio o frazione superiore a quindici; nella proposta dei candidati si dovrà tenere conto della rappresentanza delle categorie sociali e delle Associazioni riconosciute: la rappresentanza di ciascuno dei due sessi non può superare i due terzi dei mandati.
Sono membri di diritto:
a) i Presidenti comunali;
b) i Municipali e i Consiglieri comunali;
c) i membri del Comitato cantonale;
d) i candidati sulla lista per le ultime elezioni del Gran Consiglio
.
Art. 8: Competenze
a) approva lo statuto e il programma del Partito;
b) ratifica la designazione del Presidente cantonale;
c) prende le decisioni di ordine generale che interessano l’attività politica e decide tutte
le questioni sottoposte dal Comitato cantonale.
Esso può discutere e deliberare solo sulle trattande all’ordine del giorno.
Le organizzazioni distrettuali e comunali nonché le Associazioni riconosciute possono formulare al Comitato cantonale un mese prima dal Congresso ordinario delle proposte di trattande.
Art. 9: Convocazione
Il Congresso si riunisce ordinariamente nei tre mesi precedenti il rinnovo dei poteri cantonali e delle Camere federali. Il Congresso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Comitato lo ritenga opportuno e quando almeno tre Comitati distrettuali ne facciano domanda scritta alla Presidenza indicandone le trattande. La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni ed è inviata ai delegati comunali, ai membri di diritto e agli aderenti al Partito annunciatisi al Segretariato, i quali hanno diritto di voto. Il Congresso può disciplinare, in via di regolamento, lo svolgimento dei lavori assembleari.
b) COMITATO CANTONALE
Art. 10: Composizione
Il Comitato cantonale si compone di tutti i delegati distrettuali e dei membri di diritto.
I delegati distrettuali sono eletti dalle Assemblee distrettuali in ragione di uno ogni quattrocento voti popolari democratici calcolati in base alle ultime elezioni del Gran Consiglio o frazione superiore a duecento; ogni Distretto designa almeno quattro membri. Nella proposta dei candidati si dovrà tenere conto della rappresentanza delle categorie sociali e delle Associazioni riconosciute; la rappresentanza di ciascuno dei due sessi non può superare i due terzi dei mandati.
Sono membri di diritto:
a) i membri della Presidenza che non sono altrimenti membri di diritto;
b) il/i Consigliere/i di Stato;
c) i deputati alle Camere federali;
d) i deputati in Gran Consiglio;
e) i Sindaci o su loro delega un Municipale o un Consigliere comunale;
f) un Municipale, designato dall’Assemblea comunale competente dei Comuni con più di 3000 iscritti in catalogo e privi di sindacato popolare democratico o su sua delega un Consigliere comunale;
g) i Presidenti distrettuali;
h) il Presidente e i Vicepresidenti della Conferenza dei Presidenti comunali;
i) i delegati del Partito all’Assemblea dei delegati del Partito democratico cristiano
svizzero;
l) il Coordinatore del Partito;
m) il Direttore o un redattore del Giornale;
n) cinque rappresentanti di ogni Associazione riconosciuta;
o) i rappresentanti del Partito negli enti e nei Consigli di amministrazione di importanza cantonale;
p) i delegati allo studio di questioni politiche particolari.
q) coloro che sono stati candidati sulle liste del PPD per le elezioni federali o cantonali limitatamente ai 4 anni seguenti la loro partecipazione alle elezioni.
Art. 11: Competenze generali
II Comitato cantonale:
a) applica e interpreta lo statuto;
b) verifica l’attuazione del programma;
c) dà seguito alle decisioni del Congresso;
d) vigila e promuove l’attività generale del Partito, della Presidenza e del Gruppo
parlamentare del Gran Consiglio;
e) tratta gli argomenti di rilevante portata di politica comunale, cantonale e federale;
f) decide le questioni che gli vengono demandate dalla Presidenza;
g) riconosce le Sezioni intercomunali o di Circolo;
h) approva i conti e emana il regolamento sul finanziamento del Partito;
i) discute e approva le relazioni del Presidente cantonale, del Capo Gruppo e del/dei Consigliere/i di Stato e il programma di attività per l’anno successivo. Le relazioni devono essere trasmesse ai membri.
Gli organi distrettuali e comunali nonché le Associazioni riconosciute possono formulare delle proposte di trattande per il Comitato cantonale.
Art. 12: Nomine
II Comitato cantonale nomina:
a) uno o più Vicepresidenti del Partito;
b) i delegati del Partito all’Assemblea dei delegati del Partito democratico cristiano
svizzero;
c) una Commissione arbitrale composta di 8 membri scelti fra i magistrati o ex magistrati
dell’Ordine giudiziario superiore aderenti al Partito.
Art. 13: Designazioni e ratifiche
II Comitato cantonale designa il Presidente cantonale, i candidati al Consiglio di Stato, alle Camere federali e al Tribunale federale nonché i candidati alle cariche che non siano da designare da altri organi. La designazione dovrà essere compiuta, di regola, un mese prima del giorno di scadenza per la presentazione delle candidature.
II Comitato cantonale ratifica inoltre:
a) la nomina dei membri della Presidenza designati dal Presidente cantonale;
b) le liste dei candidati per l’elezione del Gran Consiglio.
Art. 14: Convocazione
II Comitato cantonale si riunisce almeno tre volte all’anno.
Esso può essere inoltre convocato straordinariamente su richiesta:
a) di almeno 1/10 dei suoi membri;
b) di un Comitato distrettuale;
c) della Presidenza.
La Presidenza può estendere la convocazione anche ai Presidenti comunali.
c) PRESIDENZA
Art. 15: Composizione
La Presidenza è composta da 9 membri al massimo, ovvero:
a) dal Presidente cantonale;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal/i Consigliere/i di Stato;
d) dal Capo del Gruppo parlamentare del Gran Consiglio;
e) dal Coordinatore;
f) dai restanti membri nominati dal Presidente.
Nella composizione della Presidenza, le donne e i giovani, in età di movimento giovanile del Partito, debbono essere rappresentati.
La Presidenza può estendere le proprie sedute a uno o più membri della Direttiva o del Gruppo parlamentare. Per le deliberazioni riguardanti strategie o prese di posizione del Partito su temi di importanza cantonale la convocazione può essere estesa al Gruppo parlamentare.
Art. 16: Competenze
La Presidenza è l’organo esecutivo del Partito e ne promuove e coordina l’attività.
Stabilisce l’organo competente a definire le posizioni del Partito sulle iniziative, sui referendum e sulle votazioni popolari federali e cantonali. Redige le osservazioni e le risposte nell’ambito delle procedure di consultazione. Tre presidenti distrettuali o nove deputati al Gran Consiglio o trenta membri del Comitato cantonale possono chiedere che a pronunciarsi sia il Comitato cantonale.
La Presidenza si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre dei suoi membri.
Il Presidente cantonale presiede di diritto e di regola tutti gli organi cantonali, salvo il Congresso e la Commissione arbitrale.
Art. 17: Nomine
La Presidenza nomina:
a) il Coordinatore del Partito ed i suoi collaboratori e ne stabilisce le mansioni ai sensi dell’art. 4;
b) il Direttore del giornale su proposta della Società Editrice;
c) i membri delle Commissioni e delle Conferenze consultive;
d) i delegati allo studio per questioni politiche particolari.
d) COMMISSIONI E CONFERENZE
Art. 18: Direttiva
La Direttiva si compone della Presidenza del Partito, dei Presidenti distrettuali, del Presidente e dei Vicepresidenti della Conferenza dei presidenti comunali, di un rappresentante di ogni Associazione riconosciuta, dei deputati alle Camere federali, del sostituto del Capogruppo in Gran Consiglio, del Direttore del Giornale e di altri cinque membri nominati dal Comitato.
Essa preavvisa la nomina del Presidente cantonale, la composizione delle liste nelle elezioni per il Consiglio di Stato, il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati, come pure la designazione dei rappresentanti del Partito nelle Commissioni cantonali e negli enti e nelle società di pubblica utilità.
Nessuno può essere designato in più di un Consiglio di amministrazione o Commissione importante di interesse cantonale o regionale. Il limite di carica di cui all’art. 35 non trova applicazione per i Presidenti dei consessi oggetto del presente articolo.
La Presidenza può estendere le sedute della Direttiva a uno o più membri del Gruppo parlamentare. Per le deliberazioni riguardanti strategie o prese di posizione del Partito su temi di importanza cantonale la convocazione può essere estesa al Gruppo parlamentare.
Art. 19: Commissione arbitrale
Le controversie di carattere politico che dovessero sorgere tra i membri del Partito che ricoprono cariche pubbliche o politiche e tra questi ed un organo del Partito dovranno essere risolte da un collegio arbitrale di 3 membri prima di far capo ai tribunali ordinari. Ogni parte designerà un arbitro aderente al Partito; gli arbitri così scelti designeranno il Presidente scelto tra gli 8 membri della Commissione arbitrale: in caso di mancato accordo, il Presidente sarà designato dal Comitato cantonale; parimenti si procederà anche nel caso in cui una parte non dovesse designare il proprio arbitro. La procedura verrà stabilita di volta in volta dal collegio arbitrale.
Art. 20: Commissioni consultive
La Presidenza può costituire, anche su richiesta di altri organi di Partito, Commissioni consultive, composte da politici ed esperti, in vista dell’esame di questioni politiche specifiche.
Art. 21: Conferenze consultive
La Presidenza può convocare la Conferenza dei Presidenti distrettuali, la Conferenza dei Presidenti comunali e di quartiere che hanno diritto di esprimersi in particolare su:
a) l’organizzazione del Partito;
b) l’organizzazione delle campagne elettorali;
c) le liste per le elezioni cantonali e federali;
d) i programmi politici cantonali;
e) il lancio di iniziative e referendum;
f) la linea del giornale.
Eventuali risoluzioni devono essere sottoposte al Comitato.
La Conferenza dei Presidenti comunali nomina i suoi Presidente e Vicepresidenti.
La Presidenza può costituire e convocare altre Conferenze consultive, composte da più organi partitici o istituzionali.
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a) ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Art. 22: Composizione
L’Assemblea distrettuale è composta dai delegati comunali, dai membri di diritto, da un rappresentante di ogni Associazione riconosciuta e da tutti gli aderenti al Partito annunciatisi al Segretariato cantonale. I delegati comunali sono eletti, secondo l’art. 7.
Sono membri di diritto:
a. i Presidenti comunali e di Circolo;
b. i membri di diritto del Congresso domiciliati nel Distretto;
c. i membri del Comitato distrettuale;
d. i rappresentanti di ogni Associazione riconosciuta che fanno parte del Comitato
distrettuale.
Il Distretto di Lugano può suddividere la propria organizzazione secondo i Circondari elettorali.
In questo caso il responsabile del Circondario è membro di diritto del Comitato cantonale e della Commissione candidature.
Art. 23: Competenze
L’Assemblea distrettuale:
a. esamina e decide le problematiche politiche di carattere distrettuale;
b. esamina le questioni politiche di portata cantonale e federale;
c. nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti e gli altri membri del Comitato
distrettuale;
d. approva il regolamento di organizzazione del Distretto con facoltà di organizzazione in
Circoli;
e. designa i candidati per l’elezione del Gran Consiglio, riservata la ratifica del Comitato cantonale;
f. designa i candidati alle cariche distrettuali con facoltà di designazione ad opera di altro
organo in caso di organizzazione in Circoli.
Art. 24: Convocazione
L’Assemblea distrettuale si convoca ordinariamente almeno una volta all’anno. Essa è presieduta dal Presidente distrettuale. E’ convocata in forma straordinaria dal Comitato distrettuale di sua iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Comitati comunali e di 1/10 dei delegati che dovranno indicare le trattande. L’Assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
b) COMITATO DISTRETTUALE
Art. 25: Composizione
Il Comitato distrettuale è composto da 5 o più membri, ovvero:
a) dal Presidente distrettuale;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal Segretario;
d) da uno o più membri.
Art. 26: Competenze
Il Comitato distrettuale:
a) nomina il Segretario distrettuale;
b) cura l’organizzazione del Partito nel Distretto;
c) collabora con il Comitato nell’opera di formazione politica dei cittadini popolari
democratici;
d) preavvisa l’Assemblea distrettuale su tutte le decisioni che spettano alla
stessa;
e) si mantiene in contatto con gli Organi comunali.
c) COMMISSIONI E CONFERENZE DISTRETTUALI
Art. 27: Commissioni e Conferenze consultive
I Comitati distrettuali possono costituire e convocare Commissioni e Conferenze distrettuali consultive.
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a) ASSEMBLEA COMUNALE
Art. 28: Composizione
L’Assemblea comunale è composta dagli aderenti al Partito che risiedono nel Comune. Essa è convocata almeno una volta all’anno.
Art. 29: Competenze
Sono di competenza dell’Assemblea comunale:
a) l’esame e la decisione di problemi politici a carattere comunale nonché l’esame di
questioni di portata distrettuale, cantonale e federale;
b) la nomina del Presidente, di uno o più Vicepresidenti e degli altri membri del Comitato comunale;
c) la nomina dei delegati comunali all’Assemblea distrettuale e al Congresso del Partito;
d) l’approvazione del regolamento di organizzazione della Sezione del Comune con facoltà
di organizzazione in rioni;
e) la scelta dei candidati al Municipio, al Consiglio comunale e alle altre cariche comunali e consortili;
f) la formulazione di eventuali proposte circa i candidati alla carica di Presidente cantonale del Partito, di Presidente distrettuale, di Consigliere di Stato e di deputato alle Camere federali.
b) COMITATO COMUNALE
Art. 30: Composizione
Il Comitato comunale è composto da 3 o più membri, ovvero:
a) dal Presidente comunale;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal Segretario;
d) da eventuali altri membri.
Art. 31: Competenze
Il Comitato comunale:
a) nomina il Segretario comunale del Partito;
b) cura l’organizzazione del Partito nel Comune;
c) concretizza le decisioni dell’Assemblea comunale e degli organi distrettuali e cantonali;
d) collabora con gli organi distrettuali e cantonali nell’opera di formazione politica dei
cittadini popolari democratici;
e) preavvisa l’Assemblea comunale su tutte le decisioni che spettano alla stessa.
c) COMMISSIONI E CONFERENZE COMUNALI
Art. 32: Commissioni e Conferenze consultive
I Comitati comunali possono costituire e convocare Commissioni e Conferenze comunali consultive.
d) SEZIONI INTERCOMUNALI O DI CIRCOLO
Art. 33: Costituzione
Nelle regioni ove i singoli Comuni non dispongono di forze sufficienti, più Sezioni comunali possono proporre di costituirsi in Sezioni intercomunali o di Circolo.
I delegati delle Sezioni intercomunali o di Circolo sono eletti analogamente alla proporzione prevista all’art. 7. Fa stato la somma dei voti popolari democratici ottenuti nei singoli Comuni.
II Comitato delle Sezioni intercomunali o di Circolo determina i temi che devono essere sottoposti all’Assemblea generale o all’Assemblea dei popolari democratici del singolo Comune.
In ogni caso restano di competenza dell’assemblea del singolo Comune i temi di competenza comunale e la designazione dei candidati per le elezioni comunali e dei delegati nei consorzi o enti intercomunali.
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Art. 34: Periodo di nomina
Le nomine previste dal presente statuto avvengono:
a) per i Comitati e i delegati comunali ed il Presidente e i Vicepresidenti della Conferenza dei presidenti comunali: ogni quattro anni entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali;
b) per i Comitati e i delegati distrettuali al Comitato cantonale: ogni quattro anni entro il 31 gennaio successivo al rinnovo dei poteri comunali;
c) per il Presidente ed i Vicepresidenti e i membri della Presidenza: ogni quattro anni entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello delle elezioni comunali
]]> email hidden; JavaScript is required/2008/1/22/e-rinnovo-degli-organi-del-partito.aspx]]> 2008-01-22T00:00:00 email hidden; JavaScript is required]]> Statuti
Art. 35: Durata delle cariche elettive di Partito e politiche
La durata delle cariche elettive, di Partito e politiche è limitata in linea di principio a sedici anni. Un’ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso, espresso a scrutinio segreto, dall’organo di Partito competente per la nomina o designazione.
]]> email hidden; JavaScript is required/2008/1/22/f-durata-delle-cariche.aspx]]> 2008-01-22T00:00:00 email hidden; JavaScript is required]]> Statuti
Art. 36: Contributi e liberalità
Il Partito finanzia il suo operato tramite il contributo dei suoi organi, dei suoi rappresentanti in seno alle istituzioni e dei suoi aderenti e simpatizzanti.
Chi ricopre, su designazione del Partito, cariche retribuite è tenuto al versamento di un contributo personale annuo all’organizzazione cantonale. Le Sezioni comunali sono tenute a collaborare con il Segretariato cantonale per l’incasso di contributi destinati al finanziamento del Partito.
L’ammontare dei contributi e le modalità di finanziamento sono stabiliti dal Comitato cantonale. Le organizzazioni comunali e distrettuali e le associazioni riconosciute sono autorizzate a chiedere contributi ai singoli aderenti.
]]> email hidden; JavaScript is required/2008/1/22/g-mezzi.aspx]]> 2008-01-22T00:00:00 email hidden; JavaScript is required]]> Statuti
Art. 37: Voto aperto
Gli organi del Partito deliberano, di regola, e riservato gli art. 35 e 38, per alzata di mano: le deliberazioni avvengono per appello nominale o a voto segreto se così è deciso prima di ogni votazione.
Art. 38: Voto segreto
Le nomine e le designazioni devono essere fatte a scrutinio segreto anche nel caso in cui il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi. E’ nominato o designato al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nel secondo turno è sufficiente
la maggioranza dei voti espressi. Non si tiene conto delle schede bianche.
Art. 39: Decisioni
Salvo disposizione contraria, le decisioni degli organi del Partito sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né le schede bianche o nulle.
Art. 40: Verifica dei poteri
Alle deliberazioni degli organi del Partito partecipano solo i membri legittimati a norma dello Statuto. All’inizio di ogni seduta si procede alla verifica dei poteri.
Art. 41: Consultazioni
La consultazione degli organi partitici può essere effettuata, a giudizio dell’organo che la promuove, in occasione delle riunioni previste e convocate per tale fine oppure anche per corrispondenza o altro mezzo tecnico analogo.
Art. 42: Campagne elettorali
Le campagne elettorali per il rinnovo dei poteri cantonali devono essere condotte sulla base di un documento elaborato con opportuno anticipo dalla Presidenza, discusso dalla Conferenza dei Presidenti distrettuali e da quella dei Presidenti comunali e approvato dal Comitato cantonale.
Questo documento deve in particolare contenere:
a) le direttive per la scelta dei candidati;
b) le direttive per l’organizzazione della campagna elettorale;
c) le indicazioni sul comportamento dei candidati.
]]> email hidden; JavaScript is required/2008/1/22/h-sistema-di-voto.aspx]]> 2008-01-22T00:00:00 email hidden; JavaScript is required]]>Statuti
Art. 43: Obblighi
Gli aderenti al Partito con cariche pubbliche o partitiche hanno l’obbligo di presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di dare un diligente contributo all’attività degli stessi. La violazione di tali obblighi, senza plausibile giustificazione, é passibile delle misure previste dallo statuto.
Art. 44: Sanzioni
Gli aderenti al Partito con cariche pubbliche o partitiche che violano i doveri statutari o programmatici nonché le decisioni degli organi del Partito sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) l’ammonimento;
b) la sospensione dell’attività nel Partito fino a 6 mesi;
c) la decadenza delle cariche di Partito;
d) l’espulsione dal Partito.
La decisione di prima istanza è di competenza della Presidenza.
Contro la decisione della Presidenza è dato ricorso ad un collegio arbitrale di 3 membri, scelti fra gli 8 della Commissione arbitrale, che decide inappellabilmente; ogni parte designerà un arbitro e gli arbitri così scelti designeranno il Presidente; in caso di mancato accordo o di mancata designazione la completazione avverrà ad opera del Comitato cantonale.
Art. 45: Organi e Associazioni
Tutti gli organi devono essere costituiti entro un anno dall’approvazione del presente statuto.
Entro lo stesso termine le associazioni esistenti dovranno conseguire il riconoscimento di cui all’art. 6.
Art. 46: Norma transitoria
L’art. 10 cpv. 3 litt q) è applicabile retroattivamente alle elezioni del 6 aprile 2003 e si estende ai candidati della lista congiunta “Generazione giovani”. II presente statuto è stato approvato dall’Assemblea cantonale dei delegati tenutasi a Lugano il 17 giugno 1978 ed è stato modificato dalle Assemblee dei delegati tenutesi a Bellinzona il 29 aprile 1990, Giornico l’11 novembre 1992, Stabio il 26 aprile 1997, Lugano il 24 novembre 2001, Locarno il 20 settembre 2003, Mendrisio il 6 marzo 2004 ed entra immediatamente in vigore.
II Presidente cantonale: Avv. Fabio Bacchetta-Cattori
Il Coordinatore cantonale: Claudio Franscella



